Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche

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ARTICOLO PUBBLICATO SU Associazione ADOPTIO

03.10.2013 18:47

 

LA CONOSCIENZA DELLE ORIGINI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

Il diritto alle origini

Nel caso di adozioni internazionali i dati identificativi dell'adottato e le generalità della madre naturale devono risultare dagli atti in possesso della Commissione per le adozioni internazionali, trasmessi dallo Stato di provenienza del minore, ed in particolare la relazione contenente le informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia.

 

L'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1993 stabilisce che se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;

 

L'Autorità Centrale dello Stato d'origine trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

 

L'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 stabilisce che le autorita' competenti di ciascuno stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identita' della madre e del padre ed i dati su precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

 

Le medesime autorita' assicurano l'accesso del minore e del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello stato in cui il minore e' adottato"

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 37 della legge sulle adozioni l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita.

 

Il Tribunale per i minorenni e la Commissione per le adozioni internazionali devono conservare le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

 

La finalità delle norme in commento è quella di assicurare che le informazioni sulle origini biologiche dell'adottato non vadano disperse e di consentire all'adottato di rivolgersi alle Autorità in possesso delle suddette informazioni al fine esercitare il diritto d'accesso.L'accesso alle informazioni sarà consentito in base alle disposizioni procedurali dettate dall'art. 28 della legge sulle adozioni. 

 

Nell'adozione internazionale il diritto dell'adottato di accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini biologiche rischia di essere compromesso - e forse tende ad essere del tutto vanificato - dalle questioni relative alla trascrizione dell'atto di nascita dei minori stranieri, alle quali è intimamente collegato.

 

In molti Paesi infatti, probabilmente al fine di rendere difficile l'identificazione del minore, si prevede addirittura con legge che la sentenza di adozione provveda anche a sostituire l'atto di nascita originario con un nuovo atto di nascita indicante le nuove generalità del minore così come riportato nella sentenza stessa, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali.

 

La controversia su quale atto debba essere trascritto in Italia - se quello originano o quello riformulato - è ormai annosa. Basti pensare che inizialmente le circolari 4/9/1988 e 6/10/1992 emanate dal Ministero della Giustizia, al fine di uniformare il comportamento degli Ufficiali di Stato Civile, disponevano perentoriamente che venisse trascritto l'atto di nascita originario.

 

Successivamente con l'emissione della circolare 3/7/2001, sempre il Ministero della Giustizia, disponeva che l'atto di nascita straniero palesemente falso fosse intrascrivibile e da sostituire con un atto di nascita formato su disposizioni del Giudice.

 

Da ultimo con l'emissione della circolare n. 6 del 2003, recante disposizioni in tema di trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani (che attualmente regola la materia), il Ministero dell'Interno, tenendo conto del disposto dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja secondo cui l'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto dagli altri Stati contraenti, ha ribaltato le precedenti impostazioni.Sulla base di tale premessa il Ministero dell'interno, con la menzionata circolare n. 6, ha ritenuto che il nuovo atto di nascita formato dall'autorità straniera sia l'unico atto di nascita trascrivibile, in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza del minore, che l'Autorità che pronuncia l'adozione e gli Uffici di stato civile sono tenuti a rispettare.

 

 

Soltanto quando l'atto di nascita modificato sia palesemente falso, perché riporta dati in contrasto con la sentenza straniera di adozione e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale per i minorenni in sede di dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione, l'atto non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziaria per la formazione dell'atto di nascita dell'adottato ai sensi dell'art. 451 c.c. e dell'art. 100 del DPR 396/2000.

 

La predetta circolare n. 6, tuttavia, non chiarisce in che modo potrebbe emergere il contrasto tra la sentenza straniera di adozione e l'atto di nascita rielaborato proprio con la stessa, né quale possa essere la connessione tra un fatto risultante per tabulas e l'attestazione dell'ufficiale di stato civile di cui all'art. 451 c.c., né se l'ordine di trascrizione ex art. 35 L. 184/1983 abbia effetto dichiarativo o costitutivo, né, infine, come si possano aggirare gli evidenti limiti di ordine pubblico derivanti dalla fictio iuris dei dati identificativi del minore.

 

Non v'è dubbio che la rielaborazione dell'atto di nascita del minore straniero si pone in contrasto con i valori costituzionali protetti dagli artt. 2 (la dignità della persona), 3 (uguaglianza rispetto all'adottato "nazionale" che invece conserva la possibilità di accesso alle informazioni) e 32 (diritto alle informazioni genetiche) della nostra Costituzione.

 

Qualora la descritta impostazione dovesse trovare conferma giurisdizionale, sarebbe clamorosa la disuguaglianza tra l'adottato italiano e quello straniero, per l'impossibilità di quest'ultimo di risalire alle proprie origini.Basti pensare soltanto al diritto di accesso alle informazioni genetiche, che, con la trascrizione dell'atto di nascita riformato, verrebbe completamente vanificato.

 

La circolare in esame costituisce, peraltro, il riferimento operativo per gli ufficiali di stato civile atteso il contenuto di cui all'art. 9, comma 1 del D.P.R 396/2000 (che disciplina la materia dell'ordinamento dello stato civile) il quale prevede che gli Ufficiali di stato civile si uniformino alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.

 

Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero "il nuovo atto di nascita, formato dalle Autorità straniere diventa l'unico atto trascrivibile in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza del minore e nell'ipotesi in cui i dati indicati siano palesemente falsi in quanto in contrasto con quelli indicati nella sentenza l'atto in questione non potrà essere trascritto."

 

Argomentare diversamente- secondo l'impostazione adottata dalla circolare - comporterebbe l'applicazione della legge italiana ad un atto che è stato formato in un altro Stato che ha agito in base alla propria normativa e, quindi, significherebbe disconoscere, sia pure in parte, il provvedimento straniero di adozione, che dispone la formazione del nuovo atto di nascita, mentre il provvedimento straniero o va dichiarato non trascrivibile, se v'è contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, oppure va accettato e trascritto senza alcuna possibilità di modificazione.

 

Conseguentemente l'eventuale intrascrivibilità dell'atto di nascita modificato è legata alla circostanza che tale atto contenga dati non presenti nella sentenza straniera; in tal caso va necessariamente richiesta la formazione di un nuovo atto in base all'articolo 100 del suddetto D.P.R 396/2000.

 

In definitiva conformemente a quanto disposto dalla superiore circolare l'atto di nascita da trascrivere è unicamente quello modificato in conformità con il provvedimento estero di adozione. 

 

Ne discende che al fine di evitare che l'adottato straniero venga privato del diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini non resta che la strada giudiziaria: il Tribunale per i minorenni dovrà disporre la formazione dell'atto di nascita, (perché tale non è il documento rielaborato, non fosse altro perché manca il presupposto della dichiarazione di nascita), previa l'assunzione di informazioni, prioritariamente presso l'ente autorizzato a curare la procedura di adozione internazionale.