Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche

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Disegno di Legge N.1898

03.10.2013 00:00

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1898

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 1898

 

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori SARRO, D’ALIA, MALAN, MUGNAI, VALENTINO, CARUSO, PARAVIA, COMPAGNA, PASTORE, SARO, BIANCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, GIULIANO, SACCOMANNO, IZZO, PONTONE, CONTINI, NESPOLI, LICASTRO SCARDINO, SALTAMARTINI, GIORDANO, FAZZONE, VETRELLA, ESPOSITO, MUSSO, CALABRÒ, LAURO, NESSA, CORONELLA, GAMBA, SCIASCIA, SANCIU, DE FEO, DI GIROLAMO, CARRARA, VICECONTE, SCARABOSIO, MESSINA, GALLONE, FASANO, SIBILIA, SPEZIALI, GERMONTANI, MAZZARACCHIO, ASCIUTTI, PICCIONI, DIGILIO, PISCITELLI, GALLO, MENARDI, DE ANGELIS, COSTA, DE ECCHER, ALLEGRINI e LATRONICO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009

 

Modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso

da parte dell’adottato alle informazioni riguardanti la sua origine

 

 

 

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1898

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

    1. All’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

      a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.»;

        b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. L’adottato raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al comma 5, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. La relativa istanza deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza.»;

        c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.»;

        d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. Nella ipotesi prevista dal comma 5, ove l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l’accesso alle informazioni è autorizzato dal tribunale per i minorenni – all’esito di procedura identica a quella prevista dal comma 7 – qualora i genitori dell’adottato siano deceduti, risultino irreperibili oppure interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il tribunale può autorizzare unicamente l’accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente.»;

        e) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

    «8-bis. In ogni caso l’adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre ovvero anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, al raggiungimento del quarantesimo anno di età, accede liberamente ad ogni informazione riguardante la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici.

    8-ter. L’accesso alle informazioni non interferisce e non modifica il regime previsto dal terzo comma dell’articolo 27».