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Il minore adottato e le sue origini di BARBARA BEOZZO

03.10.2013 18:07

Con la riforma della Legge sull’adozione del 2001, il legislatore ha realizzato una distinzione fondamentale in tema di accesso alle informazioni sulle origini del minore adottato, imponendo da un lato, un divieto di circolazione delle notizie relative al rapporto di adozione nei confronti di terzi e dall’altro, riconoscendo, in talune ipotesi, il diritto dell’adottato o dei genitori adottivi di conoscere tali informazioni.

La legge n. 184 del 1983, modificata dalla Legge n. 149 del 2001, all’art. 28, impone ai genitori l’obbligo di comunicare al figlio adottivo la sua condizione di adottato. I genitori adottivi, pertanto, non hanno la facoltà di scegliere se comunicare o meno al figlio l’adozione; hanno, tuttavia, un potere discrezionale nella scelta delle modalità e dei tempi con i quali informare il bambino.

Il diritto del minore adottato di essere informato della propria condizione ha una profonda ragione di esistere giacché, omettere l’adozione è, per il figlio adottivo, un ostacolo al raggiungimento di un’identità integrata e sana. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che la conoscenza delle proprie radici costituisce un presupposto indefettibile per la costruzione dell’identità personale e che la sua mancanza potrebbe creare dei drammi interiori e condurre ad una idealizzazione dei genitori biologici. La conoscenza delle proprie origini è un passaggio indefettibile nella crescita dell’adottato e al contempo un momento di contatto con le vicende che hanno preceduto e accompagnato l’adozione.

Gli psicologi, a tal proposito, consigliano ai genitori adottivi di rivelare tutti i fatti conosciuti riguardanti l’adozione, con una narrazione adeguata all’età del bambino, introducendo via via nuovi particolari con l’aumentare dell’età. Si parla, precisamente, di ”verità narrabile”, per indicare quelle circostanze del passato del bambino, conosciute dai genitori adottivi, tali da poter essere raccontate al figlio, informazioni proporzionate all’età, senza omissioni ma adattandole alla capacità di discernimento del bambino.

È necessario altresì fornire, se conosciute, le ragioni dell’abbandono, in modo tale da permettere al bambino di comprendere i motivi che hanno determinato il bisogno di fargli avere dei nuovi genitori.

In ogni caso si deve tener presente che la conoscenza dell’identità dei genitori biologici e delle informazioni che li riguardano è certamente un’esperienza emotiva di estrema rilevanza che potrebbe causare anche dolorose delusioni.

Per queste ragioni il legislatore ha ritenuto fondamentale disciplinare l’accesso alle informazioni dei genitori biologici, riconoscendo, però, unicamente ai figli adottivi, la possibilità di ricercare i genitori naturali e non diversamente, ai genitori naturali di rintracciare i figli adottivi.

Le modalità di accesso alle informazioni riguardanti i genitori biologici sono regolate dalla legge in relazione all’età dell’adottato e alle ragioni della ricerca.

L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio – soggetti che, per il tipo di attività che svolgono possono venire a contatto con la documentazione dell’adottato, potendo potenzialmente ledere al diritto alla riservatezza dell’adottato e dei genitori naturali - possono fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali risulta il rapporto di adozione solo con una autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. L’autorizzazione deve essere richiesta al Tribunale per i minorenni con ricorso con il necessario parere del pubblico ministero. La ragione di questa previsione normativa nasce dalla necessità di tutela del minore adottato affinché si realizzi il pieno inserimento all’interno della nuova famiglia e nella società senza interferenze e continui riferimenti al suo passato. La divulgazione delle informazioni da parte di chi ne è a conoscenza, senza l’autorizzazione del Tribunale, comporta una violazione penalmente sanzionata, così come previsto dall’art. 73 della Legge n. 184/1983.

Il minorenne adottato non può accedere alle informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici, tuttavia il Tribunale per i minorenni, ove sussistano gravi e comprovati motivi, concernenti lo stato di salute dell’adottato, può autorizzare i genitori adottivi, o gli esercenti la potestà genitoriale, a ricevere tali informazioni, assicurando un’adeguata preparazione e assistenza del minore.

L’adottato, raggiunta la maggiore età, ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici, presentando istanza al Tribunale per i minorenni. Il legislatore prevedendo la possibilità di accesso alle informazioni sono in presenza di gravi e comprovati motivi, lega il diritto alla conoscenza delle proprie origini all’accesso alla propria storia genetica.

Al compimento dei venticinque anni, - ossia quando il processo di maturazione della personalità individuale può in linea di massima ritenersi tale da consentire all’adottato di apprendere, senza traumi insanabili, la storia, i protagonisti e lo scenario del proprio abbandono -, l’adottato può, in ogni caso e a prescindere da motivazioni di carattere sanitario, accedere alle informazioni presentando istanza.

Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la richiesta, pone in essere tutte le valutazioni necessarie per verificare che la comunicazione delle informazioni non comporti grave turbamento dell’equilibrio psico-fisico del richiedente, procedendo all’audizione delle persone ritenute opportune e ottenendo tutte le informazioni, di carattere sociale o psicologico, necessarie. Il Tribunale, dovrà stabilire se l'istante sia persona dotata di adeguata maturità psichica tale da escludere eventuali stravolgimenti traumatici della sua esistenza e turbamenti o altri esiti psicologici pregiudizievoli in virtù della comunicazione delle suddette informazioni.

 

La legge, però, pone dei limiti all’accesso in ipotesi perentorie ossia quando l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o qualora il genitore abbia prestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo. L’effettività del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini è subordinata, dunque, alla volontà dei genitori biologici di voler preservare incondizionatamente l’anonimato.

La possibilità di non essere rintracciata da parte della madre che ha deciso di non riconoscere il figlio alla nascita, prevista dal D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 all’art. 30 comma 1, è espressione di una valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti implicati e di un bilanciamento tra il diritto di accesso del minore alle informazioni e il diritto alla riservatezza della madre naturale.

L’opportunità di non essere identificata per colei che non riconosce il figlio, tutela il diritto alla vita, sancito dall’art. 27 della Costituzione, di colui che deve ancora nascere; limitare l’accesso alle informazioni della madre risponde altresì all’esigenza di tutelare la gestante, che, in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, dandole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata ed al tempo stesso di mantenere l’anonimato nella successiva dichiarazione di nascita. In tal modo è assicurato alla madre e al figlio un parto in condizioni ottimali. Al tempo stesso si vuole distogliere la donna da scelte irreparabili per il neonato, consentendo una diminuzione degli aborti, degli infanticidi e degli abbandoni in condizioni rischiose per l’incolumità del neonato. Proprio per perseguire in modo efficace questa finalità, la norma non prevede alcuna limitazione, nemmeno temporale, per tutelare l’anonimato della madre.

La possibilità per la madre naturale di non essere rintracciata nasce dal bilanciamento degli interessi in gioco, bilanciamento che suscita in molti perplessità, in particolare sull’interesse che viene sacrificato: non solo l’identità personale del fanciullo ma pure il suo diritto alla salute.

 

Ugualmente, la normativa internazionale, è diretta a salvaguardare il diritto di accesso alle informazioni riguardanti i genitori biologici in tema di adozione internazionale.

Gli Stati, infatti, protendono sempre più a riconoscere il diritto di accesso alle informazioni dei genitori biologici e della storia del bambino. Anche sul piano internazionale si riconosce l’importanza di comunicare all’adottato, ove sia richiesto, le informazioni sulle proprie origini, non soltanto per garantire un diritto della persona, ma soprattutto per soddisfare un bisogno psichico elementare per l'elaborazione della propria identità.

In tal senso la Convenzione dell’Aja impone alle autorità competenti di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle concernenti l’identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

La Commissione per le adozioni internazionali, - ente che assicura che le adozioni di bambini stranieri si realizzino nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione dell’Aja - detiene le informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia e le generalità della madre naturale; tali dati sono trasmessi dallo Stato di provenienza del minore e devono essere conservate dalla Commissione per le adozioni internazionali.Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni si seguono le regole previste per l’adozione nazionale, ma si deve aggiungere che, tra i soggetti che hanno il divieto di divulgazione delle informazioni dell’adottato, sono ricompresi analogamente anche la Commissione per le adozioni internazionali, gli enti autorizzati ed i servizi socio-assistenziali degli enti locali operanti nell’ambito dell’adozione internazionale.

L'accesso effettivo alle informazioni sulle origini e sul percorso di vita precedente l’adozione segue gli stessi principi previsti per l’adozione nazionale, ma nell’adozione internazionale, presuppone ancor più l’esistenza di un sistema coerente ed efficace di raccolta delle informazioni personali e familiari e di una condivisione delle informazioni fra tutti gli operatori che intervengono nel procedimento di adozione.

Si osserva a tal proposito la volontà dei paesi d’origine di garantire il mantenimento dei legami con la famiglia biologica e la cultura di origine anche nelle situazioni nelle quali si ritiene sia necessario il collocamento in un nucleo familiare sostitutivo.

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989, dispone che gli Stati aderenti s’impegnino a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari; diritto alla propria identità che consiste proprio nel dare la possibilità all’adottato, ove ne senta il bisogno, di ricercare le proprie radici e di conoscere le informazioni riguardanti la sua famiglia d’origine.

 

Ad avviso di chi scrive, l’accesso alle informazioni è un’importante opportunità per consentire all’adottato di costruire un’immagine di sé chiara e definita, tenendo comunque sempre presente che, tale possibilità non è libera ma è invece riconosciuta all’interno di confini definiti, non avendo un carattere di automaticità né di necessari età. L’accesso infatti è sempre subordinato a una valutazione e un accertamento di specifici requisiti sia di tipo formale – come nell’ipotesi di mancato riconoscimento alla nascita - che sostanziale – come la verifica dei requisiti di età e le valutazioni in relazione ad un possibile turbamento dell’adottato -.